Benvenuti nel III millennio
Bruno e Angelo si sono uniti civilmente 10 anni fa.
Bruno veniva da un divorzio dopo un matrimonio con una donna dalla quale aveva avuto due figli che hanno continuato a vivere con la madre. Angelo, più giovane di Bruno, decide di comune accordo di lavorare in casa e di occuparsi del figlio Kim di 8 anni che ha insieme a Bruno.
Kim è stato concepito dal seme di Bruno e dall’ovocita di una donatrice anonima. Luana, invece, è la donna che ha accettato l’impianto dell’embrione e ha dato alla luce Kim. In perfetto accordo con la coppia e per il bene del neonato, Luana ha acconsentito di allattare Kim e successivamente ha potuto frequentare la casa fino ad oggi. Kim si relaziona a lei come a una tata.
Legalmente Kim è figlio di Bruno e stepchild di Angelo.
Quattro anni fa Bruno inizia la procedura di transizione per il cambiamento di sesso. Tale decisione incontra l’opposizione ferma di Angelo, il quale si era unito a Bruno in quanto maschio e non riesce ad accettare la sua nuova condizione.
Due anni fa Bruno, avendo quasi completato la procedura di transizione mentre l’unione con Angelo è andata in frantumi, incontra Fulvio e inizia una relazione extra unione. Dopo circa un anno Bruno e Angelo decidono di interrompere l’unione e qualche mese più tardi Fulvio e Bruno, ormai riassegnato come Silvia, contraggono un matrimonio civile.
Kim è stato spettatore della trasformazione; il suo principale problema sembra essere il cambiamento di abitudine: gli risulta “strano” chiamare “papà” una persona con le fattezze di una donna e ancora non sa scegliere se il suo nome è Bruno o Silvia.
Luana è così fortemente preoccupata dell’equilibrio di Kim che decide di intraprendere un’azione legale per il riconoscimento di Kim. Trattandosi della donna che l’ha partorito e se n’è presa cura, ella avverte un senso di affettuoso dovere: dare a Kim la sicurezza di una relazione positiva. Durante il procedimento il giudice risale all’identità della donatrice dell’ovocita, tale Ester, che nel frattempo ha intrapreso la procedura di transizione ed ora vive con la nuova identità di Ronald.
Ronald apprende la vicenda di Kim e ritenendo giusto che Kim viva senza traumi la relazione parentale almeno con uno dei due genitori biologici, invocando il diritto del bambino a conoscere e vivere con i propri genitori riconosciuto dalle dichiarazioni internazionali, intraprende una causa di affidamento di Kim. Contestualmente cita per danni Silvia, sostenendo che nell’atto di donazione dell’ovocita era affermato che esso sarebbe stato donato ad una coppia di uomini e che tale clausola si intendeva estesa all’intero corso naturale della vita. Il cambiamento di Bruno in Silvia rappresentava una rottura insanabile del patto e metteva Ronald nella condizione di poter avanzare le sue richieste.
Angelo da parte sua ha iniziato una convivenza con Roberto, uomo maturo e pieno di iniziative, che accetterebbe di buon grado persino di adottare lo stepchild di Angelo nel caso di unione con lui. Tuttavia Angelo al momento non pare intenzionato a intraprendere una nuova unione, che peraltro comporterebbe la perdita dell’assegno di mantenimento.
Angelo ritiene che, in seguito alla conclusione dell’unione con Silvia, Kim debba essergli affidato in via esclusiva e debba seguirlo nella nuova relazione. Infatti obietta che la nuova condizione di Silvia ha molto disorientato Kim, il quale del resto non potrebbe essere affidato né a Luana, che non ha nessun tipo di parentela con Kim, nè a Ronald, che Kim non conosce e col quale non ha mai avuto rapporti affettivi.
Silvia si oppone tanto alla richiesta di Angelo quanto a quella di Luana e di Ronald. Al tempo stesso contesta al giudice l’affido temporaneo di Kim ai nonni paterni in attesa di sentenza definitiva sulla conclusione dell’unione.
I nonni paterni da parte loro si sono mostrati sensibili e disposti ad accogliere e crescere il nipote; tuttavia analoga disponibilità è stata avanzata dai genitori di Ronald che sono ricorsi contro la decisione di affido temporaneo ai nonni paterni sostenendo si tratti di coppia inadatta in quanto il nucleo familiare si compone solo di un parente di Kim (la nonna Alba) essendo l’altro (Stefano) il compagno di lei divorziata da Marco, nonno paterno di Kim per via biologica.
Quest’ultimo è stato escluso dal giudice dall’affido temporaneo in quanto vivendo da solo non garantiva la stessa presenza e lo stesso accudimento di nonna Alba. Contro tale decisione Marco ha già proposto ricorso, chiedendo di potersi occupare del nipote che in ogni caso ha sempre frequentato e con il quale ha un ottimo rapporto.
Benvenuti nel III millennio.