Come agevolare la transizione ecologica nei Condomini

Ultimo aggiornamento: 08/09/2021 04:05

A Presidente del Senato della Repubblica
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Roma, 31 agosto 2021

OGGETTO: Petizione ex art. 50 della Costituzione Italiana per chiedere disposizioni di legge volte ad agevolare la transizione ecologica nei Condomini

Signora Presidente, Signor Presidente,
è noto lo sforzo del legislatore per agevolare la transizione ecologica in Italia in risposta agli obiettivi posti da Organismi internazionali quali ONU e UE.

In particolare il Codice Civile (CC) ha introdotto una grande novità nel diritto condominiale con l’articolo 1122 bis, consentendo al singolo condomino di installare sulle parti comuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso privato. Leggi speciali sono state emanate per favorire la transizione ecologica attraverso incentivi per la ristrutturazione edilizia, per la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’ammodernamento delle apparecchiature elettriche domestiche. Norme ancora più recenti, infine, hanno consentito la creazione di nuovi soggetti giuridici come i Gruppi di Autoconsumo di Energie Rinnovabili (GAER) e le Comunità di Energie Rinnovabili (CER) allo scopo di condividere e consumare in loco l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tuttavia nel caso dei condomini ecologicamente virtuosi, cioè le cui relative unità immobiliari siano state ripensate per rispondere alle esigenze del rispetto ambientale e del risparmio energetico, si è costretti ad osservare che essi possono essere penalizzati a causa di una specifica vacatio legis. Infatti è possibile in molti casi che l’impianto di riscaldamento condominiale, alimentato da combustibili fossili, sia cosa comune, al diritto della quale il condomino ecologicamente virtuoso, ai sensi dell’articolo 1118 CC, non può rinunciare. In alcuni casi i Regolamenti Condominiali, derogando dallo stesso articolo, stabiliscono che il condomino non possa rinunciare nemmeno al servizio del riscaldamento condominiale. In tutti i casi il condomino ecologicamente virtuoso è costretto, dal medesimo articolo, a partecipare alle spese del riscaldamento condominiale. Persino quando tra condomini dello stesso Condominio si volesse realizzare un GAER o una CER la norma vigente penalizza le loro intenzioni ecologicamente virtuose.

Si evidenzia dunque una contraddizione o un attrito del diritto per cui il condomino ecologicamente virtuoso, che ha realizzato trasformazioni importanti nella sua abitazione per rispondere positivamente alla transizione ecologica in corso, si ritrovi obbligato per legge a contribuire alle spese di un impianto di riscaldamento condominiale alimentato da combustibili fossili, di cui non si serve e di cui non ha bisogno. Anzi, tale obbligo potrebbe addirittura pesare come disincentivo non solo nei confronti del condomino che valuti le spese da affrontare nella transizione ecologica, ma persino nei confronti del Condominio il quale non si sente spinto a prendere in considerazione innovazioni migliorative in tal senso.

Perciò chiedo che siano adottate tutte le disposizioni legislative idonee a favorire la transizione ecologica nei Condomini. Nello specifico, non trovando adeguato conforto costituzionale l’adozione di misure che limitino il diritto dei partecipanti sulle cose comuni, chiedo che si adottino misure che sollevino il condomino ecologicamente virtuoso almeno dall’obbligo di contribuire alle spese del servizio di riscaldamento condominiale se alimentato da combustibili fossili in caso di rinunzia al servizio.

Tali misure, le quali non avrebbero costi per lo Stato, si possono sintetizzare come segue.

1. Sia modificato il comma 4 dell’articolo 1118 del Codice Civile, aggiungendo dopo le parole “e per la sua conservazione e messa a norma.” le parole “La legge può derogare dal presente comma ove ricorrano superiori interessi comuni”.

2. Sia approvata quindi una legge che disciplini la materia alle seguenti condizioni:

  • si definisca “condomino ecologicamente virtuoso” il condomino che risponda a tutti i requisiti, cioè che nella sua unità immobiliare (1) abbia rinunciato all’uso di apparecchiature alimentate da combustibili fossili, (2) utilizzi energia elettrica proveniente per almeno il 95% da fonti rinnovabili proprie o del distributore di energia e (3) abbia installato una pompa di calore per il riscaldamento invernale (e l’eventuale rinfrescamento estivo);
  • il Condominio sia dotato di riscaldamento condominiale alimentato da combustibili fossili;
  • il condomino ecologicamente virtuoso rinunzi o abbia già rinunziato espressamente, o abbia intenzione di rinunziare ma ne sia impedito dal Regolamento Condominiale, al servizio di riscaldamento condominiale.

3. Tale legge preveda che:

  • ricorrano superiori interessi comuni in presenza di questioni attinenti all’ecologia e al risparmio energetico;
  • il condomino ecologicamente virtuoso possa rinunziare a tempo indeterminato al servizio di riscaldamento condominiale, nonostante qualsiasi disposizione contraria del Regolamento Condominiale, e sia sollevato dall’obbligo di contribuire alle relative spese, di qualsiasi genere ed entità esse siano, per l’intero periodo della rinunzia, anche con valore retroattivo, qualora ne ricorrano le condizioni;
  • il condomino ecologicamente virtuoso che rinunzi al servizio di riscaldamento condominiale perda il diritto di voto nell’Assemblea Condominiale in materia di riscaldamento condominiale per l’intero periodo della rinunzia;
  • l’Amministratore del Condominio o chi per lui sia autorizzato a rivedere le tabelle millesimali relative al riscaldamento condominiale provvedendo a ripartire i millesimi del condomino rinunciatario proporzionalmente tra tutti gli altri condomini per l’intero periodo della rinunzia;
  • eventuali maggiori oneri derivanti dalla rinunzia del condomino ecologicamente virtuoso nonché le spese per il distacco siano posti a carico di quanti nel Condominio continuino a servirsi del riscaldamento condominiale;
  • sia garantita al condomino ecologicamente virtuoso la possibilità di recedere dalla sua rinunzia, nel qual caso eventuali maggiori oneri e spese derivanti dal rinnovato allaccio del condomino siano posti a carico del condomino stesso;
  • il condomino perda la qualità di “ecologicamente virtuoso” alla perdita di uno dei requisiti e conseguentemente non possa più accedere ai benefici previsti dalla legge;
  • i Condomini abbiano sempre la facoltà di deliberare con maggioranza semplificata la transizione ecologica dell’alimentazione dell’impianto di riscaldamento condominiale, in particolare sostituendo le caldaie alimentate da combustibili fossili con pompe di calore alimentate da energia proveniente da fonti rinnovabili; in questo caso la transizione deve essere considerata innovazione e il condomino ecologicamente virtuoso già rinunciatario ha facoltà di scegliere secondo le leggi vigenti se servirsi del nuovo impianto condominiale oppure se continuare a mantenere quello privato.

Con l’auspicio di vedere accolta la mia petizione, profitto della circostanza per porgere cordiali saluti.

Camera dei Deputati
Petizione annunciata in Aula il 6/8/2021 e assegnata con il numero 819 alla II Commissione (Giustizia).

Senato della Repubblica
Petizione annunciata in Aula il 7/8/2021 e assegnata con il numero 909 alla II Commissione (Giustizia).