Costituzione Italiana: anticipazione delle novità

La Costituzione Italiana sarà presto riscritta e finalmente prenderà inizio anche in modo giuridicamente valido la tanto auspicata Seconda Repubblica.

La notizia, che serpeggiava da qualche giorno nelle rinnovate aule parlamentari, trova indiretta conferma dalle parole del capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera: “Il web è sovrano”. In effetti la prima parte della Costituzione viene ridisegnata in modo radicale. Frutto della collaborazione delle diverse forze politiche e della convergenza di interessi apparentemente contrapposti, ha finalmente fatto ritrovare lo spirito dei Padri Costituenti che diedero impulso alla Prima Repubblica dopo l’oltraggiosa esperienza fascista.

In anteprima nazionale, grazie a fonti confidenziali assolutamente attendibili, sono in grado di darvi l’anticipazione delle novità riguardanti la prima parte della rinnovata Costituzione. Quello che segue è il testo riformato dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana della Seconda Repubblica.


Art. 1.

L’Italia è una Repubblica presidenziale e federativa a democrazia di origine controllata, fondata sullo sviluppo economico-finanziario delle classi dirigenti garantito da tutti i lavoratori.

La sovranità appartiene al popolo del web, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, specialmente se imprenditore e politico, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale verso gli imprenditori e i politici caduti in disgrazia.

Per quanto riguarda i diritti delle donne, la Repubblica si adegua alle consuetudini locali.

Art. 3.

Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Repubblica si riserva il diritto di stabilire con legge avente valore costituzionale le tipologie di cittadini che possono godere dei diritti stabiliti dal presente articolo 3. Sono esclusi tassativamente da tale godimento extracomunitari, zingari e commercianti evasori fiscali.

Gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, saranno rimossi dalla Repubblica a richiesta e a cura dei richiedenti e senza oneri per lo Stato.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Nell’esercizio di tale diritto i cittadini sollevano esplicitamente la Repubblica dagli obblighi relativi a: busta paga, pagamento creditori, regolarizzazione lavoratori, versamento contributi, falsificazioni di bilancio.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, nella consapevolezza che tale progresso potrebbe non apportare un beneficio diretto per sé e per i suoi cari ma solo per alcune categorie di persone estranee alla propria.

Art. 5.

La Repubblica, una e divisibile per uno, si nutre esclusivamente delle autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La lingua ufficiale della Repubblica è l’HTML La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche: PHP, JavaScript, CSS ed altre da nominare in apposita legge avente valore costituzionale.

Per quanto riguarda l’italiano, così come parlato nei singoli dialetti locali, pur non incoraggiandone la diffusione e l’uso, se ne consente l’impiego nelle normali conversazioni. È tuttavia vietato ovunque l’uso della lingua italiana grammaticalmente e lessicalmente corretta, soprattutto sul web, tramite sms e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Alla Chiesa cattolica, ai suoi membri e alla sua gerarchia è riconosciuto il diritto di pensiero e di parola, purché esso non riguardi le attività politiche, sociali ed economiche dello Stato e non contrasti in modo esplicito con le posizioni del Governo della Repubblica pro tempore.

Ogni forma di Concordato tra Stato e Chiesa cattolica dovrà essere preventivamente autorizzata da un’apposita Commissione costituita da esponenti del mondo laicale, libero, opposto che per garantire assoluta equanimità dovranno essere di estrazione atea fin dall’infanzia, senza mai aver avuto qualsivoglia contatto con la Chiesa cattolica.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose, ad eccezione di quelle del precedente art. 7, sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno maggior diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica favorendo in ogni modo la migrazione in altre Nazioni delle eccellenze soprattutto in età giovanile. Il trasferimento all’estero per motivi di studio e di ricerca ovvero l’iscrizione e la frequenza di scuole più proficue di quelle pubbliche è incoraggiato fin dalla più tenera età.

La Repubblica si impegna a tutelare le pubblicazioni fotografiche che documentino i ritocchi da effettuare sul paesaggio e sul patrimonio storico e artistico della Nazione, senza oneri per lo Stato.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ad eccezione dell’ordinamento carcerario e dei termini della detenzione dei condannati, per le quali misure giuridiche provvederà con disciplina originale.

La condizione giuridica dello straniero è riconosciuta solo a condizione che lo straniero risieda nel suo paese di origine o, per il solo tempo strettamente necessario a ritornarvi, nei Centri di identificazione, permanenza ed espulsione.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di godere analogo trattamento nel territorio della Repubblica.

L’estradizione dello straniero è ammessa per tutte le ragioni, fuorché quelle che possano nuocere allo Stato.

 Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ammette e protegge con le sue leggi l’ideazione, la fabbricazione e la vendita di ordigni bellici di ogni genere e numero al fine di garantire la libertà dei popoli e la risoluzione delle controversie.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni e lo slogan ufficiale dello Stato è “Forza Italia!”, utilizzabile in ogni occasione pubblica e specialmente durante le manifestazioni sportive.

Onde favorire la fraternizzazione delle opposte forze politiche, è riservato ai soli esponenti della destra parlamentare sventolare bandiere italiane e ai soli esponenti della sinistra parlamentare gridare: “Forza Italia!”. Gli esponenti di centro possono alternare le due azioni, a seconda della necessità del momento.


Non appena venuto a conoscenza della notizia, Roberto Benigni ha dichiarato che dedicherà un suo prossimo spettacolo alla lettura e al commento dei Principi Fondamentali riformati.